Il 28 settembre 2022 la quarta sezione del Tribunale della Corte di Giustizia Europea, ha emesso la sentenza per la causa T‑552/19 OP, dando ragione a Malacalza Investimenti, per la seconda volta: la Bce avrebbe dovuto permettere al ricorrente di prendere visione dei documenti richiesti, dai quali era possibile rilevare le motivazioni del commissariamento di Banca Carige. Abbiamo voluto leggere la sentenza, perché dalla partecipazione all’assemblea del 22 dicembre 2018, in poi, avevamo scoperto una finanza sfuggente, che non rispondeva a domande o segnalazioni, ma divorava i risparmi di chi li aveva conferiti per ricevere una giusta remunerazione del capitale e sostenere la crescita economica del territorio. Purtroppo, i risparmiatori avevano preso coscienza che i loro soldi erano svaniti, e che l’istituto di credito in cui li avevano generosamente investiti, reiteratamente ne pretendeva altri, smentendo le dichiarazioni fatte dai vertici aziendali, probabilmente rilasciate per indurli ad iniettare nuova liquidità. Da questa considerazione è nato il bisogno di approfondire, per conoscere un sistema che i fatti avevano dimostrato non corrispondesse alle descrizioni con cui si stimolavano investimenti.
Per chiarire il significato di alcuni passaggi rilevabili dalla sentenza, è utile ricollegarli a quanto accaduto nell’assemblea citata e nei giorni immediatamente successivi:
- il 22 dicembre 2018 l’azionista di maggioranza relativa aveva dichiarato di non potere approvare l’aumento di capitale, perché non era stato presentato un piano industriale sostenibile e credibile;
- i piccoli azionisti non potevano fare nulla di diverso, che attendere gli sviluppi, ma, considerato che si stava chiedendo il quarto aumento di capitale in meno di 5 anni, non potevano certo considerare fuori tema tale richiesta di maggior chiarezza;
- il due gennaio si apprendeva da un comunicato stampa della Bce che Banca Carige era stata commissariata, sulla base di un progetto di decisione del Consiglio di Vigilanza;
- nella stessa data i consiglieri ancora in carica si erano dimessi con motivazione: … le mutate condizioni derivanti dall’esito dell’assemblea del 22 dicembre che non ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’aumento del capitale sociale;
- tra i consiglieri dimessi figuravano anche l’Amministratore delegato Fabio Innocenzi e il Presidente Pietro Modiano, che nello stesso giorno sarebbero stati nominati commissari, e accettando l’incarico dichiaravano: Modiano – “l’amministrazione straordinaria semplificherà e rafforzerà la governance di Carige e di conseguenza l’esecuzione della strategia in un quadro di sana e prudente gestione”; Innocenzi – “I vantaggi in termini di stabilità della banca si tradurranno in benefici per i clienti, i dipendenti e il territorio”;
- Il tre gennaio un’Ansa sintetizzava in un titolo la dichiarazione fatta nell’assemblea del 22 dicembre dal socio di maggioranza relativa, e confermata dopo il commissariamento : – Malacalza, aumento se cda spiega piano – poi nell’articolo entrava nei dettagli – rende noto di avere espressamente manifestato anche dopo l’assemblea “la propria posizione favorevole alla approvazione della ricapitalizzazione, a fronte di una naturale disponibilità del Cda a fornire a tutti gli azionisti i necessari elementi conoscitivi e valutativi” – il riferimento è, tra l’altro, al piano industriale – “utili per potersi consapevolmente esprimere, e potere assumere decisioni anche in ordine alla sottoscrizione”.
Non potevamo omettere questa sintesi, anche se nota a molti, perché è indispensabile per fare alcune considerazioni, che sono necessarie per capire le convinzioni e le basi su cui poggiavano gli interventi di vigilanza prudenziale sin da quando aveva iniziato le analisi sul sistema bancario per implementare i controlli. Proviamo a dare evidenza a fatti e comportamenti che sono inconfutabili ed emergono con chiarezza dalla sintesi.
- Dal punto 1 emerge che i tre Cda di Banca Carige, che si erano occupati dei quattro aumenti di capitale del dopo Berneschi, ritenevano normale proporre l’approvazione facendo promesse, ma senza dare informazioni.
- Bce riteneva quel comportamento talmente meritevole e degno di approvazione, che assegnava ai vertici dimissionari della banca, il ruolo di commissari straordinari (punto 3).
- Dal punto 5 si evince con chiarezza che l’esclusione degli azionisti che avevano sostenuto la banca con i tre aumenti di capitale precedenti, viene vissuta dai commissari con un’inconsueta euforia. Dalle loro dichiarazioni appare chiaro che gli azionisti erano percepiti come un’inutile zavorra che impediva la soluzione dei problemi della banca, mentre il commissariamento generava benefici per tutti … azionisti esclusi.
- Dal punto 6 emerge con chiarezza che tutto ciò a cui avevamo assistito, aveva come scopo non dichiarato l’emarginazione dei vecchi azionisti. Lo dimostra il fatto che non si sia voluto presentare un piano industriale che permettesse all’azionista di maggioranza relativa di sbloccare la situazione. Rafforzano questa considerazione le dimissioni del Prof. Giuseppe Tesauro dalla Carica di Presidente nel giugno 2018, perché la Bce “negli ultimi tempi scrive e parla direttamente con l’amministratore delegato (Paolo Fiorentino ndr) e solo marginalmente con il presidente”. Se non bastasse, in seguito si si scoprirà, dalla diffusione di un’intercettazione telefonica tra il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti e l’amministratore delegato di Atlantia Giovanni Castellucci, che Pietro Modiano, poche settimane dopo l’assunzione dell’incarico di Presidente di Banca Carige, stesse cercando nuovi investitori da coinvolgere in un aumento di capitale di Banca Carige, che non era ancora noto né al mercato e neppure al Cda della banca.
Ora è doveroso fare una precisazione, noi non vogliamo entrare nel merito della sentenza. Desideriamo riconsiderare alcuni comportamenti che hanno afflitto gli azionisti di Banca Carige, mettendoli in relazione con le argomentazioni utilizzate da Bce per giustificare la propria resistenza in giudizio. Se Bce si era opposta ai ricorrenti in tre cause, sostenendo con convinzione tesi che i giudici hanno definito soccombenti per ben tre volte: primo grado di giudizio su ricorso di Malacalza Investimenti, primo grado di giudizio su ricorso di Francesca Corneli e impugnazione Bce della sentenza che la vedeva opposta all’ex azionista di maggioranza relativa, è logico desumere che fosse talmente convinta di essere nel giusto, da applicare quelle convinzioni anche in altre occasioni. Quindi, noi estraiamo dalla sentenza i passaggi utili a sostenere la nostra ipotesi. Riporteremo lo stesso numero rilevabile nella sentenza per facilitare la rintracciabilità a chi volesse individuare il contesto per un esame più approfondito.
98 Nella sua opposizione e in udienza, la BCE ha fornito ulteriori spiegazioni, in maniera specifica, sul suo rifiuto di concedere l’accesso alla decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, facendo riferimento alle speculazioni che sarebbero potute sorgere, in caso di divulgazione di detta decisione, a causa dei seguenti fattori:
– la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria descriveva dettagliatamente l’analisi della BCE; essa conteneva valutazioni negative della BCE sulla situazione finanziaria di Banca Carige, in particolare per quanto riguarda il suo piano di conservazione del capitale, la debolezza della sua governance, la sua situazione deteriorata per quanto riguarda la liquidità e i fondi propri; la divulgazione di tali informazioni avrebbe potuto fornire un quadro complessivo di Banca Carige idoneo a suscitare speculazioni del mercato sul carattere realistico e sull’efficacia delle misure che la banca doveva adottare per far fronte alla difficile situazione in cui versava nel gennaio 2019, il che rischiava di mettere in pericolo la riuscita di tali misure e di portare a un aggravamento della situazione della banca.
- … essa conteneva valutazioni negative della BCE sulla situazione finanziaria di Banca Carige … non ci sarebbe stato nulla di nuovo nel rendere pubblica questa affermazione, considerato che la Banca aveva chiesto di approvare un aumento di capitale 10 giorni prima; grave sarebbe che al mercato fossero state fornite informazioni diverse dalla realtà.
- … la sua situazione deteriorata per quanto riguarda la liquidità e i fondi propri; la divulgazione di tali informazioni avrebbe potuto fornire un quadro complessivo di Banca Carige … in un contesto giuridico si dichiara che si era ritenuto lecito mantenere riservato il quadro complessivo di Banca Carige. Esattamente come accaduto nelle tre ricapitalizzazioni precedenti. Forse perché si sperava che gli azionisti versassero ancora 400 milioni, per poi espropriarli alla quinta ricapitalizzazione, che, come dimostrato nei fatti, sarebbe stata di 300 milioni?
- … e sull’efficacia delle misure che la banca doveva adottare per far fronte alla difficile situazione in cui versava nel gennaio 2019 … da questa frase si evince che la Bce dichiara che sapeva che la banca doveva prendere altre decisioni, ma aveva ritenuto lecito non fornirle al mercato, perché il dare un’informazione corretta poteva mettere in pericolo la riuscita di tali misure e di portare a un aggravamento della situazione della banca. Di fatto la Bce ha indicato che ritiene normale che i vertici di una società quotata, non dicano la verità sulla reale situazione di un istituto di credito, per fare versare nuova liquidità agli azionisti. Forse, come più volte richiesto, si voleva favorire un’aggregazione tra istituti di credito. Si noti che qui stiamo parlando del quarto aumento di capitale e, quindi, domandiamoci: cosa era stato tenuto nascosto in quelli precedenti?
- Per completezza, giova aggiungere che il riferimento al ventilato rischio di possibili speculazioni (punto 98), è quantomeno pretestuoso, se si considera che il titolo sarebbe rimasto sospeso dalla quotazione sino alla definizione di una business combination.
Ora affrontiamo l’argomento più dibattuto nelle sentenze citate sopra: la presunzione generale di riservatezza. Riportiamo i quattro punti che riteniamo più utili alla comprensione di come l’errata interpretazione della Bce, abbia contribuito a provocare un enorme danno agli azionisti di Banca Carige. Evitiamo di entrare nel merito giuridico e, per chi avesse voglia di approfondire la conoscenza, elenchiamo i punti che citano l’argomento, e che dopo ampio dibattito, hanno determinato la soccombenza di Bce per errata interpretazione: 21, 22, 23, 42, 43, 50, 51, 59, 60, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 89, 96, 97.
20 Nella prima sezione della decisione impugnata, intitolata «Osservazioni sull’applicazione dei principi di trasparenza e della generale presunzione di non accessibilità dei fascicoli di controllo su Banca Carige», la BCE ha ritenuto di potersi fondare, al fine di rifiutare l’accesso a tutti i documenti richiesti, su una presunzione generale di riservatezza applicabile a tutti i fascicoli rientranti nei suoi compiti di vigilanza prudenziale. Questo punto definisce l’interpretazione applicata da Bce.
102 Quanto agli argomenti della BCE ricordati nel terzo trattino del precedente punto 98, è pur vero che essi forniscono spiegazioni sul tipo di informazioni la cui divulgazione avrebbe potuto, secondo la BCE, essere problematica e sull’utilità di mantenere la riservatezza delle stesse. Tuttavia, tali informazioni riguardavano una banca quotata in borsa che era, di conseguenza, soggetta a obblighi di pubblicità relativi alla sua posizione sul mercato. Questo è il punto che chiarisce come ciò che Bce riteneva fosse soggetto ad un vincolo generale di riservatezza, in realtà riteniamo fosse un obbligo d’informazione al mercato.
103 In tale contesto, la BCE doveva, quantomeno, verificare che le informazioni che essa non intendeva rendere note, tramite la divulgazione della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, non fossero già state validamente rese pubbliche, in particolare da Banca Carige. I giudici ritengono che le informazioni che si ritenevano soggette a vincolo generale di riservatezza, dovessero essere state diffuse da Banca Carige, e fosse compito di Bce accertarlo.
104 Da quanto precede, si deve concludere che, non essendo applicabile alcuna presunzione generale di riservatezza basata sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258, la decisione impugnata non contiene gli elementi che consentono di determinare la natura dei rischi che sarebbero derivati dalla divulgazione della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria e degli altri documenti.
Ora mettiamo in relazione fatti chiaramente privi di trasparenza, accaduti dal 2014 (anno da cui è diventato operativo l’organismo di Vigilanza precauzionale della Bce) in poi, con la convinzione di Bce di essere soggetta ad un vincolo generale di riservatezza e poniamoci delle domande.
- Piero Montani aveva portato a termine due aumenti di capitale facendo dichiarazioni ottimistiche sulla situazione della banca, in entrambe le occasioni. È stato lui a sbagliare, oppure si è adeguato alle direttive di Bce ed ha ritenuto di non dovere dare informazioni corrette al mercato?
- Paolo Fiorentino aveva dichiarato che il 2018 si sarebbe chiuso con un risultato in utile. È stata una sua valutazione clamorosamente errata, o un suggerimento di Bce per favorire l’adesione ad altri aumenti di capitale?
- Il Prof. Giuseppe Tesauro si era dimesso dalla carica di Presidente della Banca Carige, perché Bce e Fiorentino non lo coinvolgevano nelle decisioni. Era colpa di Fiorentino che lo escludeva, oppure Fiorentino si atteneva al vincolo generale di riservatezza cui si considerava soggetta Bce?
- Fiorentino aveva emesso una semestrale, mentre era in corso un’ispezione della Vigilanza Bce. I commissari risponderanno ad una richiesta di Consob, dichiarando di non potere affermare che quella semestrale fosse stata emessa nel rispetto dei principi contabili definiti dalla Bce. Era stato Fiorentino ad operare una scelta, oppure era stata Bce a chiedere che non emergessero informazioni corrette sui conti della banca?
- Pietro Modiano stava cercando di coinvolgere nuovi investitori in un aumento di capitale non comunicato al mercato e non noto al Cda. Era una sua iniziativa personale, o agiva su mandato di Bce? Se fosse valida la seconda ipotesi, se ne dedurrebbe che il vincolo di riservatezza era considerato tale anche nei confronti dei consiglieri.
- La quarta ricapitalizzazione è stata fatta con esclusione quasi integrale del diritto d’opzione. Sono stati i Commissari a sostenere una soluzione che non sarebbe andata a buon fine, o hanno seguito direttive della Bce?
Ci fermiamo. Riteniamo che gli spunti di riflessione emersi siano tali per qualità e tanti per quantità, che citarne altri potrebbe confondere chi ci legge. Auspichiamo che quanto esposto sopra possa stimolare una reazione dei risparmiatori che porti il mondo politico a una revisione critica dei limiti riconosciuti alla Bce, e a un’azione di rivalsa per la tutela del risparmio nazionale, gravemente penalizzato nell’ultimo decennio.