Il 17 gennaio 2025, Consob aveva rilasciato un documento di consultazione avente ad oggetto: Proposte di modifica al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob. Lo ha fatto per dare seguito a quanto definito con l’articolo 196-ter del testo unico della finanza (Tuf), che aveva decorrenza dal 27 marzo 2024, con inserimento nella Legge Capitali. I passaggi formali che ne sarebbero seguiti, erano necessari per introdurre la procedura degli “impegni” nel nostro ordinamento, allineando la disciplina degli interventi sanzionatori alle norme vigenti nell’Unione Europea, nei casi di violazioni ricadenti sotto la competenza della Consob.
La novità, di cui si stanno definendo alcuni dettagli, genera cambiamenti che riteniamo importante evidenziare, perché inserisce nei procedimenti sanzionatori della Commissione, la possibilità di bloccare gli accertamenti sanzionatori e le loro eventuali conseguenze. Al ricevente è consentito, entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti, comunicare le modalità con cui intende porre rimedio al danno arrecato al mercato o agli investitori, in conseguenza dei fatti contestati. La Consob, dopo avere valutato se gli impegni proposti siano idonei al risarcimento del danno, potrà stabilire che gli impegni diventino vincolanti per il proponente, rendendoli pubblici con la conseguenza di bloccare il procedimento sanzionatorio senza altri accertamenti, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme comunitarie.
Con la decisione di rendere obbligatori gli impegni, la Consob assume il compito di controllare la corretta esecuzione degli stessi, in mancanza della quale dovrà riaprire il procedimento sanzionatorio, applicando un incremento del 10 percento alla sanzione pecuniaria prevista dalle norme di riferimento. Nei casi in cui emergessero significative variazioni dei fatti contestati, o in cui le informazioni ricevute risultassero non corrette, incomplete o fuorvianti, la Commissione avrà la facoltà d’intervenire nuovamente sull’oggetto della contestazione.
Consob ha pubblicato i primi due casi di impegni assunti da due soggetti a cui era stato contestato l’acquisto di azioni dopo essere venuti a conoscenza d’informazioni privilegiate, e accettati formalmente. Riportiamo i link dei due casi per chi fosse interessato a fare approfondimenti, e ci asteniamo dall’entrare nel merito delle contestazioni e deli impegni assunti, perché vorremmo evidenziare implicazioni ben più significative per gli interessi degli investitori.
Dalla proposta di modifica al regolamento sanzionatorio sottoposta a consultazione da Consob, emergono potenzialità che meritano di essere poste all’attenzione degli investitori sin da ora, anche se il documento non è ancora stato ufficializzato nella sua versione definitiva, perché sottoposto a consultazione. Abbiamo, quindi, ritenuto importante approfondire i dettagli che introducono variazioni nelle modalità d’interazione tra investitori che ritengono di avere subito un danno, intermediari ed emittenti. Per chi volesse prenderne visione, riportiamo il link da cui è possibile scaricare il documento di consultazione. https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_procedimento_sanzionatorio_20250127.pdf/7f254158-e165-7028-b422-faa7afba1acc?t=1737967118734
I passaggi che modificano in modo sostanziale la procedura sanzionatoria di Consob, sono reperibili da fine pag. 35 e seguenti, nel CAPO II-Bis Impegni, da Art 8-ter a 8-octies da cui estraiamo o riassumiamo i passaggi utili a segnalare agli investitori le opportunità che potrebbero essere colte, se conosciute, e aspetti critici che potrebbero essere risolti se ci fosse la volontà politica per farlo.
- 8-sexies comma 1 – Nel caso in cui Consob ritenga gli impegni assunti dal ricevente della lettera di contestazione, idonei a sanare il danno arrecato ad investitori e mercato, può disporre la pubblicazione della proposta di impegni, unitamente a un estratto della lettera di contestazione degli addebiti, sul sito internet della Consob per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine di consentire agli operatori di settore e ai terzi interessati di presentare le proprie osservazioni. Termini e modalità di comunicazione osservazioni sono reperibili sul sito della Consob. Le osservazioni ricevute saranno pubblicate dalla Consob sul proprio sito ufficiale.
- 8-sexies comma 3 – il proponente degli impegni potrà esporre la propria opinione sulle osservazioni presentate e, per una sola volta, potrà modificare gli impegni assunti
- 8-sexies comma 4 – Le osservazioni ricevute, la posizione del proponente, le modifiche e integrazioni agli impegni, sono trasmesse al Servizio Sanzioni Amministrative.
- 8- septies comma 1 – entro i termini previsti, la Commissione valuta le proposte ricevute dal Servizio Sanzioni Amministrative d’intesa con la divisione che ha formulato le contestazioni e decide se approvare la proposta d’impegni o rigettarla, dopo avere considerato la gravità del comportamento, se ci sono stati procedimenti sanzionatori in precedenza e la congruità del risarcimento proposto con gli impegni.
- 8- septies comma 2 – Consob pubblicherà sul sito gli impegni, e le osservazioni, aggiungerà le informazioni sulla riapertura del procedimento sanzionatorio in caso di inadempienza impegni.
L’introduzione della disciplina degli impegni comporta indubbi benefici per quegli investitori che dispongono delle competenze necessarie per gestire in modo autonomo le diverse fasi richieste al fine di cogliere le opportunità che essa offre. Un investitore che, consultando il sito ufficiale della Consob, legga la lettera di contestazione e gli impegni assunti dal soggetto destinatario, e riconosca di aver subito un danno non precedentemente evidenziato, ha la possibilità d’inviare osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica. In tal modo, può segnalare elementi utili alla definizione della misura risarcitoria finale.
Un investitore che ritenga di aver subito un danno può innanzitutto presentare un esposto alla Consob. Successivamente, è opportuno consultare il sito istituzionale per verificare se sia stato avviato un procedimento sanzionatorio e se siano stati proposti impegni ritenuti idonei dall’Autorità. In tal caso, l’investitore ha la possibilità di presentare eventuali osservazioni nei tempi previsti dalla consultazione pubblica e di seguire attentamente gli sviluppi del procedimento. Questo percorso può rappresentare un passaggio preliminare utile, prima di attivare un’eventuale azione in sede giudiziaria.
L’introduzione della disciplina degli impegni, che sta modificando le regole del procedimento sanzionatorio, è destinata a incontrare il favore degli investitori istituzionali, i quali dispongono delle competenze necessarie per operare in autonomia, oltre che delle risorse economiche per avvalersi di consulenze legali specializzate. Anche gli investitori retail con un livello di alfabetizzazione finanziaria superiore alla media, potrebbero orientarsi autonomamente, una volta acquisita una certa familiarità con il sito istituzionale della Consob. Maggiori difficoltà potrebbero invece incontrare i piccoli risparmiatori, che tradizionalmente si affidano alla consulenza degli intermediari finanziari e che, in questo contesto, potrebbero trovarsi nella delicata posizione di dover richiedere informazioni proprio a soggetti potenzialmente coinvolti come controparti.
Emergono qui alcune delle ragioni alla base della diffidenza nei confronti del sistema finanziario italiano, nel quale mancano strumenti giuridici in grado di incentivare lo sviluppo di studi legali specializzati nella tutela degli investitori retail, come azioni collettive realmente efficaci e la possibilità di stipulare patti di quota lite. Se l’introduzione degli impegni è un bagliore di luce che fa intravedere una possibile via d’uscita dal buio che ha generato la diffidenza verso il nostro mercato finanziario, la scarsità di capitale a disposizione di chi subisce danni economici, impedisce di ottenere un giusto risarcimento a chi non ha una cultura finanziaria adeguata alla gestione autonoma della procedura degli impegni. L’intervento delle istituzioni per favorire assistenza legale a basso costo e il riconoscimento della categoria degli azionisti retail, anche attraverso forme associative in grado di rappresentarla e offrire assistenza, sarebbero integrazioni utili ad assicurare una tutela certa anche agli investitori più vulnerabili.