Oggi pubblichiamo il nono esposto inviato a CONSOB e altre autorità di vigilanza e controllo. La domanda che ci poniamo è: chi dovrebbe intervenire per esigere spiegazioni che possano definire quale delle due dichiarazioni corrisponda al vero?
Possibile che anche questo esposto cada nel vuoto? Forse si. Lo pubblichiamo per rendere noto che è stato inviato e lo teniamo a disposizione di chiunque lo ritenesse utile per documentare cosa succede nella finanza europea.
Spett.le
CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Prof. Paolo Savona
Spett.le
Al Chair of the Supervisory Board di BCE Dott. Andrea Enria
Spett.le
BANCA D’ITALIA Governatore Prof. Ignazio Visco
e per conoscenza
Spett.le segreteria Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
GENOVA 28 settembre 2020
Oggetto: precisazione in merito alla presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali di Banca CARIGE s.p.a. in Amministrazione straordinaria resa in data 10 gennaio da Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italia s.p.a. a firma de Rag. Giorgio Fracalossi e acquisita agli atti dell’assemblea di Banca CARIGE s.p.a. del 30 gennaio 2020
Il 10 gennaio 2020, a seguito della presentazione della lista dei propri candidati al Consiglio di Amministrazione di Banca CARIGE in data 7 gennaio, Cassa Centrale Banca (CCB) ha redatto, confezionato e inviato all’ufficio Affari Societari e di Gruppo il documento indicato in oggetto che è pubblicato sul sito di Banca CARIGE.
Dopo avere evidenziato che CCB aveva la facoltà, ma non l’obbligo di esercitare l’opzione di acquisto sull’80% del capitale sociale di Banca CARIGE, per sostenere l’assenza di collegamenti con FITD e SVi e, quindi, la propria idoneità alla presentazione lista di minoranza, con dichiarato riferimento al contratto di opzione -sottoscritto il 9 agosto 2019 nell’ambito delle pattuizioni contenute nell’Accordo Quadro finalizzato a governare l’aumento di capitale deliberato in data 20 settembre 2019 dall’assemblea di Banca Carige- tra le varie precisazioni, affermava e dichiarava:
- 2 punto ii.
<Con specifico riferimento al Contratto di Opzione…….
Giova inoltre precisare che tale pattuizione:
- …. omissis…
- non contiene alcun divieto di alienazione delle azioni Carige detenute dal FITD e SVI> [sottolineatura nostra, n.d.r.].
Da quanto sopra sinteticamente descritto, si deduce che CCB poteva presentare una lista di minoranza perché, tra l’altro, nel contratto di opzione sarebbe prevista in capo a FITD e SVI la facoltà di alienare le azioni oggetto dell’opzione stessa durante il periodo di opzione.
Tale affermazione aveva già suscitato molto stupore in noi: come poteva essere considerata una soluzione industriale stabile per una banca, un Accordo Quadro che non definisse alcun vincolo tra le parti? Come poteva essere approvata dalle autorità di controllo e vigilanza nazionali ed europee una simile soluzione? Come mai le autorità che avevano autorizzato la ricapitalizzazione non sono intervenute per bloccare una simile irregolarità? La deduzione ovvia sarebbe stata: senza vincoli la pretesa soluzione industriale non avrebbe consistenza alcuna.
E a tal proposito abbiamo già ampiamente trattato la penalizzazione dei vecchi azionisti di Banca CARIGE nell’esposto presentato in data 27 agosto 2020.
In seguito si è venuti in possesso del Contratto di Opzione in quanto allegato alla comparsa depositate da CCB nella causa in cui è stata coinvolta per danni, insieme a FITD, SVI e Banca Carige, in corso presso il Tribunale di Genova.
Orbene, nel Contratto d’Opzione si legge:
- (pag. 5, punto 2.1.4) <Divieto di disposizione delle Azioni. Per tutta la durata del presente contratto, le Azioni non possono: (i) essere trasferite a terzi, a qualsiasi titolo da parte del FITD e dello SVI, sia esso gratuito o oneroso; (ii) costituire oggetto di garanzia in favore di terzi; e (iii) essere assoggettate a pesi, vincoli e diritti di terzi di qualsiasi natura> [sottolineatura nostra, n.d.r.].
Ricordiamo, per scrupolo, che il Contratto di Opzione ha durata sino al 31 dicembre 2021.
In considerazione di quanto sopra, emergono inquietanti domande.
- CCB aveva il diritto di presentare una lista di minoranza o il collegamento con SVI e FITD da Lei negato invece esisteva ed esiste e dunque tale diritto non lo aveva?
- se fosse confermata la falsità della precisazione in oggetto nella parte di cui si è detto, illecita sarebbe la presentazione di lista da parte di CCB?
- anche quanto deliberato da quell’assemblea sarebbe illegittimo e il CDA che si è insediato è delegittimato?
- come mai i Commissari che hanno presieduto l’assemblea del 30 gennaio 2020, che avevano sottoscritto l’Accordo Quadro e ai quali si presuppone fossero noti anche i termini del Contratto di Opzione, nulla hanno rilevato o obiettato?
- soprattutto: o è falsa la dichiarazione del 10 gennaio 2020, oppure il Contratto di Opzione è stato modificato rendendo così sostanzialmente privo di oggetto lo stesso e quindi del tutto inconsistente la cd. soluzione industriale che è stata sbandierata per escludere il diritto di opzione ed espropriare i vecchi azionisti.
Riteniamo che le Autorità Competenti abbiano il diritto, anzi il dovere, di acquisire copia del contratto di opzione (ove richiesto ci offriamo di consegnare quanto prodotto in giudizio da CCB) e Le invitiamo a procedere in tal senso nonché a porre in essere gli accertamenti e le iniziative conseguenti.
Con osservanza
Associazione Voce degli Azionisti
Il Presidente
Franco Corti