Alcuni contatti mi hanno convinto che fosse indispensabile dare consistenza formale alla tutela diritti dei risparmiatori, attraverso la costituzione di una nuova Associazione. Ho indugiato parecchio prima di lasciarmi convincere. Quando ho visto la necessità di fare nuovi esposti che avrebbero potuto dare maggiore incisività alle azioni di rivalsa azionisti di Banca CARIGE, ho rotto gli indugi e mi sono rimboccato le maniche, lanciandomi in una nuova iniziativa. La scelta del nome è stata quasi automatica: “Associazione Voce degli Azionisti”.
Sotto questa introduzione troverete:
- un modulo di richiesta adesione all’associazione, affinché possiate conoscere i valori che è necessario coltivare per entrare a pieno titolo nella nuova Associazione. Potete richiedere la scheda scrivendo a info@vocedegliazionisti.it unitamente ad altri chiarimenti riteneste utili a prendere una decisione consapevole
- lo statuto dell’Associazione Voce degli Azionisti, costituita per dare maggior peso politico agli esposti che sono stati regolarmente disattesi quando inoltrati da privati cittadini; l’Associazione è stata costituita per parlare a nome di tutti i risparmiatori che condividono valori, scopi e iniziative di tutela diritti e vogliono dare forza a chi s’impegna per la loro realizzazione;
Il direttivo vaglierà e approverà le domande d’iscrizione e, non appena la vostra richiesta sarà accettata, riceverete una mail di conferma. Solo dopo questo passaggio potrete contribuire alla costituzione del patrimonio sociale con un contributo volontario, all’IBAN che v’indicheremo. Per completezza d’informazione, aggiungiamo che tutti i costi di costituzione e spese collaterali, sono stati anticipati dai soci fondatori, cui saranno restituiti, non appena i versamenti in c/c lo consentiranno.
Abbiamo preferito un versamento di contributi volontari perché all’associazione possono aderire persone fisiche con risparmi di piccoli ed elevati importi e persone giuridiche, nell’auspicio che ognuno aderisca in modo proporzionale ai benefici che riceverà dalle iniziative dell’Associazione. Nel caso i versamenti non permettessero la sopravvivenza dell’Associazione, saremo costretti a fissare un adeguato contributo annuo da parte di ogni associato, oppure a deliberare la liquidazione dell’associazione.
Essere iscritti a un’associazione senza scopo di lucro, semplifica l’operatività di tutela diritti e ne abbassa significativamente i costi. Nelle precedenti iniziative, per esempio, abbiamo dovuto richiedere agli interessati di inviare PEC o raccomandate. Se tutti voi aveste dovuto inviare l’esposto a CONSOB/Procura/Commissione Bicamerale, che pubblicheremo nei prossimi giorni, per dimostrare il vostro sostegno, avreste speso 19,50 euro a testa, avreste dovuto comprare 3 buste, 15 fogli, stampare, compilare tre raccomandate AR e recarvi alla posta. L’associazione l’ha fatto in nome di tutti quelli che decideranno di associarsi, senza che nessuno sprecasse denaro e tempo, escluso quello necessario a leggere l’esposto. Ho portato questo esempio per fare comprendere come qualche decina di euro, versate volontariamente per sostenere l’associazione, sia un ottimo investimento perché permette di tutelare i propri diritti con efficacia e senza eccessivo impegno.
Aggiungiamo, per completezza informativa, che l’associazione deve produrre un bilanci d’esercizio e documentare tutte le spese sostenute, sia agli associati che alle autorità che esercitassero la funzione di controllo.
RICHIESTA D’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE VOCE DEGLI AZIONISTI
Io sottoscritto/a …………………………………………..—-
Dopo avere letto lo statuto che ho ricevuto in copia, dichiaro di condividere i valori, gli scopi, e le iniziative necessarie a difenderli e conseguirli.
Ritengo che la tutela dei diritti dei risparmiatori, la trasparenza delle informazioni finanziarie e l’etica degli intermediari, siano indispensabili per uno sviluppo economico teso alla qualità della vita in una società civile e si contrappongono alla massimizzazione dei profitti, senza il rispetto dei diritti fondamentali.
Condivido la necessità che i risparmiatori siano considerati una categoria cui riconoscere il pieno diritto d’interloquire con le funzioni preposte al controllo e alla vigilanza dei mercati finanziari e con le autorità politiche, per attivare i meccanismi indispensabili a bloccare sul nascere gli abusi, eliminando tutti gli impedimenti che favoriscono il loro prolungarsi e costringono i danneggiati a costosi ricorsi legali. Tale necessità è accentuata dal fatto che nella maggioranza dei casi si preferisca subire e rinunciare a una tutela, perché non sono in grado di sopportare i costi legali, dopo avere subito un danno economico.
Condividendo quanto esposte sopra, faccio richiesta di adesione all’associazione, nella consapevolezza che il direttivo potrà togliermi la qualifica di socio se il mio comportamento non fosse in sintonia con i valori esposti nello statuto, nel regolamento e nella richiesta di adesione, che sottoscrivo.
Luogo e Data …………………………………… Firma ……………………………………………………..
Dati Anagrafici
Cognome e nome ______________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________
Indirizzo email ______________________________________________
Cellulare/ telefono ______________________________________________
CAP comune provincia _____________________________________________
Piazza/via n° civico ______________________________________________
La richiesta può essere compilata a PC, cancellando righe e puntini, oppure a mano in stampatello, firmata e poi scannerizzata e inviata per posta elettronica all’indirizzo: associazione@vocedegliazionisti.it
STATUTO
- COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE.
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Voce degli Azionisti”. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Genova, Via Mira n. 4/1 c/o Sn GROUP S.C. a R.L., la sua durata è fissata al 31 dicembre 2060; può svolgere i propri programmi e costituire sedi amministrative in Italia e all’estero. Essa è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro.
Essa intende perseguire esclusivamente finalità di tutela diritti dei risparmiatori in tutte le attività d’investimento o deposito regolamentate: azioni, obbligazioni, conti correnti, titoli di stato e qualsiasi destinazione d’investimento che necessiti di un intermediario, anche tramite la promozione di azioni giudiziarie, individuali e/o collettive.
In particolare l’Associazione si propone di:
- difendere e tutelare i diritti e gli interessi, sia individuali che collettivi, dei risparmiatori e in particolare degli investitori in capitale azionario;
- diffondere presso gli investitori cultura finanziaria e favorire la diffusione di informazioni finanziarie;
- promuovere iniziative legislative che favoriscano la tutela del risparmio e degli investitori;
- tutelare e promuovere il pluralismo, l’obiettività e la trasparenza dell’informazione e della comunicazione in materia finanziaria.
Per raggiungere gli scopi di cui sopra, l’Associazione intende:
- segnalare alle Istituzioni preposte alla vigilanza e alla sorveglianza dei mercati e delle società quotate e all’autorità giudiziaria, fatti o comportamenti lesivi o in alternativa irregolarità nello svolgimento di attività degli intermediari finanziari;
- promuovere azioni giudiziarie collettive e/o individuali volte alla tutela dei diritti ed interessi dei risparmiatori e degli investitori;
- collaborare con altre associazioni e istituzioni;
- organizzare convegni e dibattiti;
- diffondere notizie e informazioni di carattere finanziario;
- diffondere decisioni dei giudici nazionali ed europei in materia di investimenti e tutela dei risparmiatori;
- intraprendere ogni ulteriore iniziativa volta alla tutela del risparmio e in particolare degli investimenti in capitale azionario.
Art. 3 – Soci
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione, previa presentazione di domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 5.
Art. 4 – Tipologie di soci
I soci si dividono in soci Fondatori, soci Ordinari e soci Onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo; sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, intervenute in un momento successivo alla costituzione dell’Associazione; sono soci Onorari coloro che rendano o abbiano reso servizi di particolare rilevanza per l’Associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 5 – Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Per essere ammessi alla qualifica di socio potrà essere previsto l’obbligo di una quota di iscrizione annuale, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che potrà, in alternativa, proporre una cifra da versare su base volontaria, per garantire la copertura economica necessaria per la sopravvivenza dell’associazione, senza imporre un contributo associativo obbligatorio.
Art. 6 – Decadenza della qualifica di Socio
La qualifica di Socio decade per i seguenti motivi:
– dimissioni da comunicarsi per iscritto;
– delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
– per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
– per decesso;
– per recesso.
Gli Associati hanno diritto di recesso in qualsiasi momento. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.
L’eventuale contributo associativo iniziale, versato all’atto dell’iscrizione è intrasmissibile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
– L’Assemblea
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
Art. 8 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria e comunque entro il trenta giugno di ciascun anno. L’Assemblea è convocata con avviso scritto almeno dieci giorni prima del giorno di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 1/10 degli associati.
Art. 9 – Compiti dell’Assemblea degli Associati
L’Assemblea ordinaria può essere convocata in ogni luogo, in Italia.
All’Assemblea ordinaria competono i seguenti compiti:
– delineare gli indirizzi generali dell’attività associativa;
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo e determinare la quota associativa annuale su proposta del consiglio direttivo;
– eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, variare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
– approvare i regolamenti interni;
– deliberare in merito all’esclusione dei soci;
– deliberare sulle altre questioni attinenti all’Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal regolamento interno.
All’assemblea Straordinaria competono i seguenti compiti:
– deliberare sulle modifiche statutarie;
– deliberare l’eventuale scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
– deliberare in merito all’ammissione dei Soci Onorari di cui al precedente art.4;
– deliberare su ogni altro argomento non di competenza dell’Assemblea in adunanza ordinaria, così come individuati in precedenza e sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Validità delle Assemblee
L’Assemblea in seduta ordinaria e/o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
In entrambi i casi gli associati possono delegare esclusivamente altri associati alla partecipazione assembleare e ciascun associato non può rappresentare per delega più di dieci associati oltre la propria presenza.
L’Assemblea in seduta ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti
Art. 11 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal numero di membri stabilito dall’assemblea sino a un massimo di sette, scelti tra gli Associati, e nominati dall’Assemblea. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può altresì designare tra uno qualsiasi dei suoi membri un vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
E’ consentita la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo avvengano a mezzo sistemi di video-o tele-conferenza. Della presenza in video- o tele-conferenza verrà data notizia nel verbale di assemblea.
Art. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, inclusa la formulazione del Regolamento Interno da portare all’approvazione dell’assemblea ordinaria di cui al precedente art.9.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale che avrà il compito di sovraintendere alla materiale organizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e delle adunanze assembleari degli associati.
In caso sopraggiunto perdurante impedimento o di dimissioni dalla carica di qualsiasi consigliere, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Direttivo o in loro assenza il consigliere più anziano tra quelli in carica, convocherà senza indugio l’Assemblea ordinaria degli associati per le determinazioni del caso.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art. 13 – Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; convoca e presiede l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo; in caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 14 – Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
III – ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 15 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha durata annuale e termina al 31 dicembre.
Art. 16 – Bilancio d’esercizio
L’Associazione dovrà tenere i libri contabili eventualmente previsti dalla Legge e dovrà adempiere a tutti gli obblighi scaturenti dalla normativa amministrativa e fiscale di riferimento.
Art. 17 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento siano assimilabili all’Associazione stessa.
L’associazione ha l’obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione o utili esclusivamente per il conseguimento delle attività ad essa direttamente connesse.
IV – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 18 – Fondo patrimoniale
Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– dalle quote di iscrizione degli Associati;
– da beni mobili o immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
– da elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
– da contributi derivanti da Enti pubblici e privati;
– da contributi di organismi internazionali;
– da utili scaturenti da attività commerciali aventi carattere di marginalità;
– da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.
V – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 19 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione che per legge, statuto o regolamento siano assimilabili all’Associazione stessa o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
F.to: Franco Corti
F.to: Paolo Angelo Gallizia
F.to: Tiziano Innocente
F.to: Adriana Corallo
F.to: Alberto Clavarino Notaio