Presa di coscienza politica
Il presidente dell’Istituto Jacques Delors, Enrico Letta, nel suo intervento al Salone del Risparmio su FRI Vision, ha evidenziato una delle decisioni che potrebbero contribuire a generare un cambiamento: – “Si sta iniziando a capire che 27 mercati sono troppo piccoli per una competizione globale. Adesso servono norme che ci facciano passare a un mercato europeo” – Ha poi completato il suo ragionamento aggiungendo che anche i mercati europei di maggiori dimensioni sono troppo piccoli per competere con il colosso americano, che non è frammentato. Per questo motivo, secondo Letta, è necessario passare dai propositi ai fatti e sprigionare il potenziale del risparmio europeo: – “Serve un organismo simile alla Bce pure per i mercati finanziari. Senza un’istituzione del genere, tutte le iniziative non hanno senso”.
A febbraio la Commissione Europea ha attivato una consultazione pubblica: – L’obiettivo è raccogliere informazioni dagli emittenti (società quotate), dagli investitori azionari (compresi gli investitori al dettaglio), dagli intermediari finanziari, da altri operatori del mercato finanziario, dalle autorità degli Stati membri, dalle organizzazioni non governative e dal pubblico in generale-.
Le finalità dell’iniziativa sono più che condivisibili: – La valutazione e il potenziale riesame della direttiva sui diritti degli azionisti rispondono alle richieste di operatori che hanno evidenziato inefficienze nell’interazione tra le società, i loro azionisti e gli intermediari. L’obiettivo è rendere più facile e meno costoso investire e operare nel mercato unico-. Si evidenzia che: – l quadro semplificato verrebbe integrato da altre misure volte a contrastare la frammentazione del mercato dei capitali dell’UE e a promuovere la competitività e la crescita -.
Le difficoltà di attuazione.
Gli intenti della Commissione europea meritano il sostegno di tutti i cittadini perché, tra il dire e il fare, si inserisce spesso la volontà dei politici nazionali di non delegare poteri. Quando la Commissione introduce norme che trasferiscono competenze di controllo e decisione dai singoli Stati membri all’UE, iniziano infatti le ricerche di scappatoie che consentano di restare aggrappati ai vantaggi del proprio ruolo, per favorire qualcuno a discapito dei soggetti più vulnerabili.
A sostegno di quanto affermato, e della necessità di un’autorità sovranazionale come proposto da Enrico Letta, sarebbe sufficiente citare le assemblee a porte chiuse e il voto plurimo fino a dieci volte i diritti di voto posseduti, per comprendere come la politica abbia progressivamente messo in secondo piano la tutela del risparmio.
Il sistema paese: documenti e fatti
Per non ripetere vicende già trattate e oggetto di esposti a vari livelli istituzionali, segnaliamo alcuni documenti ufficiali e un nuovo esempio che illustrano con chiarezza la considerazione riservata dal sistema Paese ai rapporti con i risparmiatori retail.
Con la comunicazione n. 0088305 del 5 ottobre 2016, Consob aveva introdotto il modello di ricapitalizzazione rolling, affermando che esso consentiva di effettuare arbitraggi tra diritti e azioni sin dal primo giorno di avvio dell’aumento di capitale. La possibilità di far affluire sul mercato azioni di nuova emissione avrebbe infatti garantito una maggiore regolarità dei prezzi nella fase iniziale degli aumenti iperdiluitivi. Nelle note, Consob descriveva così l’arbitraggio: un’operazione che consente di ottenere un profitto certo senza che il soggetto che la pone in essere corra alcun rischio.
Prevedendo che l’aumento di capitale di Banca Carige, previsto per novembre 2017, sarebbe stato iperdiluitivo, due risparmiatori — titolari di conti presso due agenzie diverse dello stesso istituto — accumularono liquidità per effettuare arbitraggi. Quando le aspettative furono confermate, si recarono nelle rispettive filiali per verificare la possibilità di operare secondo le modalità definite da Consob, ottenendo entrambi una conferma senza riserve.
Il Richiamo d’attenzione emesso da Consob confermava le loro aspettative: Per minimizzare tale rischio (sopravalutazione del titolo nella fase di avvio n.d.r.), l’aumento di capitale in parola sarà gestito secondo il modello c.d. rolling, come già indicato da Borsa Italiana spa con apposito Avviso. Si tratta del primo aumento di capitale ad essere gestito con tale modello.
Nel giorno di avvio dell’aumento di capitale, tuttavia, la piattaforma della banca evidenziava problemi: non era possibile acquistare diritti e, nella filiale che nei precedenti aumenti consentiva la conversione online dei diritti, anche tale operatività risultava bloccata.
Gli ordini di conversione dei diritti posseduti non furono quindi conferiti fino a quando la piattaforma non sembrò tornata alla normalità.
Entrambi gli investitori si recarono nelle rispettive filiali, dove gli ordini furono accettati con esecuzione secondo il modello rolling, ma non eseguiti nel rispetto delle modalità promesse. Solo la mattina successiva la consulente comunicò che le azioni sarebbero state rese disponibili per la vendita soltanto il terzo giorno dell’aumento.
A nulla servirono le osservazioni dell’investitore: “Gli arbitraggi sono tali solo se le due operazioni avvengono in contemporanea. Consob ha esplicitamente definito che il modello rolling serve a far affluire sul mercato azioni di nuova emissione sin dal primo giorno…”. La risposta fu che quella procedura era stata disposta dal responsabile di zona. La settimana successiva, nel secondo incontro richiesto dagli investitori, l’intermediario giustificò la mancata consegna dei titoli sostenendo che il contratto non consentiva vendite allo scoperto.
Una giustificazione difficilmente sostenibile, poiché affermava l’esatto opposto delle regole previste dal modello rolling, definite da Consob proprio per rispettare la normativa europea: l’articolo 2(1)(a) del Regolamento n. 236/2012 definisce infatti la vendita allo scoperto; da tale definizione è tuttavia esclusa, ai sensi dell’articolo 3(2)(b) del Regolamento delegato n. 918/2012: “(…) la vendita dello strumento finanziario da parte di una persona fisica o giuridica che ha acquistato lo strumento finanziario prima della vendita ma non lo ha ancora preso in consegna al momento della vendita, purché lo strumento finanziario sia consegnato al momento opportuno per consentire che il regolamento sia effettuato quando dovuto”.
Uno dei due investitori decise di rivolgersi all’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie); l’altro preferì ricorrere in giudizio, attivando la conciliazione obbligatoria, alla quale l’intermediario si rifiutò di partecipare.
Prima di procedere in tribunale, il danneggiato attese la Decisione n. 1671 del 24 giugno 2019, dalla quale estraiamo alcuni passaggi utili a evidenziare aspetti ritenuti lesivi dei diritti dei risparmiatori e in contrasto con le regole del mercato finanziario:
- (…) ed in difetto di una istruttoria anche di tipo testimoniale (che all’Arbitro è preclusa) non è possibile stabilire a quale delle due prospettazioni debba darsi seguito;
- (…) con le condizioni generali di regolamentazione del servizio l’intermediario ha ritenuto di adottare una soluzione più rigorosa, con riferimento alle vendite allo scoperto, di quella pure indicata dalla CONSOB; una soluzione che proprio perché di maggior rigore, e a tutela della integrità del mercato, non può certo considerarsi illegittima;
- (…) l’intermediario avrebbe impedito tout court al ricorrente la possibilità di aderire all’operazione d capitale secondo il “modello rolling”, giacché nel caso di specie è comunque provato che il resistente ha offerto al cliente tale possibilità semplicemente richiedendo che gli ordini fossero impartiti direttamente presso la filiale.
Deduzioni logiche e conseguenze.
Al punto 3 si afferma che l’intermediario aveva garantito una corretta esecuzione della conversione dei diritti secondo il modello rolling, purché l’ordine di conversione fosse presentato allo sportello. Circostanza formalmente vera: gli investitori avevano infatti conferito tre ordini di conversione in filiale. Tuttavia, le azioni non furono rese immediatamente disponibili per effettuare il primo arbitraggio, né quelli successivi che sarebbero stati possibili con un’esecuzione corretta.
Al punto 1 si sostiene che non sia possibile stabilire a chi dare ragione. Ciononostante, nel seguito della decisione vengono espresse considerazioni che sembrano avallare la correttezza dell’operato dell’intermediario.
Dalle affermazioni riportate al punto 2 emerge che: i) l’organismo competente ha riconosciuto che l’intermediario aveva adottato una soluzione più restrittiva rispetto a quella indicata dalla regolamentazione; ii) nonostante ciò, tale scelta è stata ritenuta legittima in quanto considerata “di maggior rigore e a tutela del mercato”, contraddicendo l’impostazione di Consob, che aveva introdotto il modello rolling proprio per garantire maggiore regolarità al mercato.
Ne consegue che: i) il rispetto della normativa rischia di diventare opzionale; ii) interpretazioni più restrittive, anche se discutibili, vengono legittimate; iii) si disincentiva la partecipazione degli investitori retail; iv) si riduce l’efficacia dei meccanismi di arbitraggio; v) aumenta la volatilità negli aumenti di capitale; vi) si crea un potenziale vantaggio per operatori più strutturati o meglio assistiti.
Conclusione: La decisione finisce per convalidare: i) la discrezionalità operativa degli intermediari; ii) l’assenza di un’applicazione uniforme delle norme; iii) lo squilibrio strutturale tra intermediari e investitori retail.
Se gli intermediari possono ridefinire unilateralmente la natura delle operazioni consentite e tali reinterpretazioni vengono successivamente validate, il quadro regolamentare perde inevitabilmente effettività. Ben venga, allora, una nuova autorità sovranazionale che consideri i risparmiatori una risorsa per lo sviluppo economico europeo e non un semplice “parco buoi” destinato al macello: soggetti che continuano a pascolare fiduciosi soltanto perché non sono consapevoli di ciò che li attende.




